Art. 3.
(Formazione).

      1. La formazione dell'operatore delle discipline del benessere è attribuita agli istituti di formazione accreditati ai sensi delle normative regionali vigenti.
      2. Gli istituti di formazione, oltre ad una comprovata esperienza nel settore e nella disciplina di riferimento valutata dalla Commissione nazionale per le discipline del benessere, devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle associazioni di settore e devono risultare conformi agli standard minimi nazionali definiti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la formazione professionale.
      3. L'iter formativo delle singole discipline del benessere è stabilito dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 2.
      4. I corsi di formazione per operatore delle discipline del benessere devono comprendere un tirocinio o stage pratico pari ad almeno il 30 per cento del monte ore complessivo.
      5. I corsi di formazione per operatore delle discipline del benessere possono essere cofinanziati dalle regioni che determinano annualmente i criteri e i parametri di finanziamento.
      6. Per accedere ai corsi di formazione di cui al presente articolo il requisito minimo necessario è avere completato l'intero percorso formativo della scuola dell'obbligo.